Utili indicazioni sul regime fiscale dei compensi derivanti dalla incentivazione della
performance e, più in generale, di quelli corrisposti nell’anno successivo, evidenziando che
di norma questi compensi sono assoggettati a tassazione separata: possono essere così
sintetizzate le indicazioni contenute nella risposta n. 223/2021 dell’Agenzia delle Entrate
all’interpello su “redditi da lavoro dipendente – emolumenti legati ad obiettivi – tassazione
separata – articoli 51 1 17 Tuir”.
I principi di carattere generale sono i seguenti: “sono soggetti al regime di tassazione
separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti
amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti (cd. situazioni di fatto)”; inoltre “la tassazione separata non può trovare
applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si
riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa
considerarsi fisiologica, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro
erogazione debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di
maturazione”.
Sulla base di questi principi i compensi incentivanti le performance, “in quanto la
valutazione dei risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno .. è evidente che verranno erogati in un periodo d’imposta successivo e, pertanto, non possono essere considerati come arretrati nel senso sopra indicato (cfr. risoluzione 3 dicembre 2002, n.
379/E)”. Ed inoltre, “il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione
della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in
quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione
ordinariamente adottate”.
In presenza di disposizioni contrattuali o di legge non si deve dare corso a nessuna
indagine per verificare se il ritardo è o meno fisiologico; “la predetta indagine va invece
sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16
marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E)”.
Altra importante indicazione è la seguente: “il legislatore ha ricompreso tra le cause
giuridiche che legittimano la tassazione separata il contratto collettivo”.
Da qui la seguente conclusione: “indipendentemente dalla complessità dell’iter di
liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche
decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo
rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per
l’applicazione della tassazione separata. Conseguentemente, in relazione alle tipologie di
emolumenti illustrati dall’Istante si è dell’avviso che qualora l’erogazione dei & quota compensi incentivanti la produttività & quota avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento della quota contrattazione di ente si applica la tassazione separata”.