DOMANDA
Le assenze dovute a terapia salvavita vanno tutte al di fuori del periodo di comporto o solamente quelle per i giorni in cui
esse vengono effettivamente svolte?
RISPOSTA
La necessità di indicare in modo separato le giornate di terapia salvavita e quelle in cui le stesse producono effetti ostativi allo svolgimento della prestazione lavorativa è stata introdotta per la prima volta dal CCNL 21.5.2018, che peraltro all’articolo 37, comma 6 prevede espressamente che le disposizioni contenute nell’articolo si applichino alle assenze delle terapie salvavita intervenute dopo l’entrata in vigore del contratto. Per cui a mio avviso questa disciplina non si applica alle terapie salvavita che si sono determinate prima di tale data. Per quelle che sono nate dopo tale data si applica la deroga dal calcolo del comporto dei giorni di effettiva terapia salvavita e fino ad altri 4 mesi per anno solare per gli effetti che le stesse hanno determinato di impedimento dello svolgimento di attività lavorative.