Per il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 76251 del 26.11.2020 le ferie
non godute dai dipendenti pubblici non possono essere monetizzate neppure nel caso in
cui l’ente abbia rigettato la richiesta per esigenze di servizio.

Questo divieto opera anche nei piccoli comuni.
La materia è disciplinata dall’articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, disposizione che “è
stata confermata da tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro” e che è stata interpretata
dalla Funzione Pubblica con il parere 4033 dello 8.10.2012.
Dal divieto sono esclude “solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia
dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”. Essa
vuole limitare il fenomeno della mancata fruizione delle ferie per “l’assenza di
programmazione e controlli da parte delle amministrazioni, anche relativamente al
mancato rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale sul tema del riporto delle
ferie non fruite nell’annualità successiva”.
In conclusione, non si possono assentire “deroghe non previste dalla legge, neanche
laddove si tratti di amministrazioni di minore dimensione organizzativa”.