In assenza di un tetto specifico, le assunzioni di responsabili ex articolo 110, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000 possono essere effettuate nel tetto massimo del 20% del personale in
servizio a tempo indeterminato, cioè entro il tetto stabilito per le assunzioni a tempo
determinato.
E’ quanto è contenuto nella deliberazione della sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti dell’Abruzzo n. 5/2021.
Ricordiamo che nella stessa direzione si era già espressa la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 85/2018. Si può considerare come consolidata questa lettura interpretativa Leggiamo testualmente: “la definizione in concreto dei limiti assunzionali in esame (nda responsabili a tempo determinato ex articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000) è rimessa alle valutazioni generali dell’Ente chiamato a gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato in sede regolamentare complessivamente considerato nei limiti previsti dall’articolo 23, comma 1,del d.lgs. n. 81/2015, pari al 20% del personale a tempo indeterminato e ciò in quanto la previsione del limite del 30% della dotazione organica prevista dall’articolo 110 comma 1 del TUEL vale esclusivamente per le qualifiche dirigenziali.
Da ciò discende che per gli incarichi di contratto non dirigenziali, in assenza di
una norma derogatoria ai principi generali si applica l’articolo 23, comma 1,del d.lgs. n.
81/2015.
Oltre ai limiti dettati in materia di spesa del personale, l’Ente dovrà effettuare il
costante monitoraggio del saldo di finanza pubblica al fine di garantire il rispetto degli
obiettivi imposti dalla normativa vigente”.