La costituzione del fondo dei dirigenti a partire dal 2021 deve rispettare le regole dettate
dal CCNL 17.12.2020 e le risorse destinate a tutte le forme di salario accessorio dei
dipendenti e del personale devono, fatte ovviamente salve le deroghe previste dal
legislatore, restare nel tetto del 2016. Il che preclude la possibilità di travasare
direttamente risorse dall’uno agli altri fondi per il salario accessorio, ma non preclude la
utilizzazione degli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il loro
aumento, fermo restando il rispetto del vincolo dettato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs.
n. 75/2017. Quindi, ad esempio, un passaggio diretto di somme dal fondo dei dirigenti al
fondo per le posizioni organizzative non può realizzarsi, ma la diminuzione del fondo dei
dirigenti e l’aumento, utilizzando le regole contrattuali, del fondo del personale con
destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative può essere attuato. Sono
queste le chiare indicazioni fornite di recente dall’Aran.
Il parere ricorda che il fondo dei dirigenti, a partire dal 2021, è costituito in primo luogo dal
consolidamento in unico importo delle somme certe e stabili destinate al salario accessorio
di queste figure nel 2020, ivi compresa la RIA dei cessati fino allo scorso 31 dicembre. Se
nello scorso anno sono state inserite e certificate dai revisori dei conti “una entità di risorse
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza da cui risulti, come
conseguenza, un minore impegno finanziario a carico del bilancio, ciascun ente potrebbe
adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina
contrattuale gli consente”. In tale ambito potrebbe “stanziare, anche negli anni a venire,
ulteriori risorse” ex articolo 57, comma 2, lettera e), del CCNL 17.12.2020, cioè “risorse
autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte
organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio” ed entro il tetto del
salario accessorio del 2016.
L’ente può inoltre, sulla scorta della lettura fornita dalla
circolare n. 16/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzare queste risorse per
“un adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle posizioni organizzative”
rispettando il tetto del salario accessorio, che deve essere calcolato “per l’amministrazione
nel suo complesso in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale
(esempio dirigente e non dirigente) che operano nell’amministrazione. Ovviamente nel
rispetto dei vincoli, delle motivazioni e delle procedure dettate dai contratti nazionali.
Quindi senza passaggi diretti ed automatici, che sono consentiti solamente nei casi
previsti dai contratti nazionali, tra cui citiamo le somme non spese nel fondo per lo
straordinario, la decisione di tagliare queste risorse per incrementare la parte stabile del
fondo per la contrattazione decentrata, il taglio delle risorse destinate alle posizioni
organizzative per finanziare il fondo del personale ed il taglio da concretizzare in
contrattazione decentrata del fondo per i dipendenti per finanziare quello destinato alle
posizioni organizzative.
A seguito della entrata in vigore del CCNL 21.5.2018 non è più
prevista la destinazione alle risorse per le posizioni organizzative di una quota fino allo
0,2% del monte salari della dirigenza a seguito della riduzione permanente delle posizioni
dirigenziali, altra forma di travaso automatico che è venuto meno.