Il tetto alla spesa del personale di cui al comma 557 quater della legge n. 296/2006 è
ancora pienamente in vigore; è quanto ha precisato in modo molto netto la deliberazione
della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 164/2020.
Esso impone agli enti locali che erano soggetti al patto di stabilità di non superare la spesa
media per il personale del triennio 2011/2013 e stabilisce che, in caso di violazione, maturi
la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale.
Tale disposizione si completa con quella di cui al comma 562 della stessa legge, per la quale gli enti locali che non erano soggetti al patto di stabilità non possono superare la spesa del personale dell’anno 2008.
In premessa viene ricordato che, con le disposizioni contenute nell’articolo 33 del d.l. n.
34/2019, viene individuato “per ogni comune ed in considerazione della fascia
demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile. Tale
parametro, dinamico nel tempo ed ancorato alla dimensione del comune, costituisce il
nuovo criterio per la determinazione delle facoltà assunzionali di ciascun comune
limitatamente al personale a tempo indeterminato”.
Nel merito, leggiamo che “la nuova disciplina e quella pregressa sui tetti di spesa hanno
due ambiti di applicazione differenti. Le norme introdotte dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019
individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad
assumere nuovo personale a tempo indeterminato, mentre le norme dettate dai commi
557 quater e 562 della legge n. 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del
personale in un’ottica di contenimento della stessa.
Pertanto, poiché i due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione del personale, non è configurabile alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina ad opera della nuova”.
Peraltro il decreto attuativo dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 richiama il caso in cui è
possibile superare il tetto di spesa del personale.
Le conclusioni sono le seguenti: permane il vincolo di rispettare il tetto di spesa del
personale fissato dalla legge n. 296/2006 e “la maggiore spesa contratta per le assunzioni
di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 non si computa ai fini della verifica del rispetto del
limite di spesa previsto dai commi 557 quater e 562”, per gli enti cd virtuosi e nel tetto
fissato dal decreto attuativo del 17 marzo 2020.