DOMANDA

Quando si dice che, ai sensi dell’art. 249 del DL 34/2020 gli enti locali possono utilizzare le semplificazioni previste dagli artt. 247 e 248, fermo restando che trattasi di una falcoltà, si intende che, laddove si decida di avvalersene, l’ente è poi obbligato a utilizzarle tutte o può scegliere anche una sola delle varie modalità (ad esempio utilizzo della videoconferenza ma non della piattaforma digitale per la presentazione delle domande)? In particolare, laddove si decida di utlizzare la piattaforma deve intendersi quale modalità esclusiva o possono prevedersene altre alternative (es. invio tramite Pec) per garantire la massima partecipazione?

 

RISPOSTA

La facoltà di utilizzare le previsioni di cui agli articoli 247 e 248 del d.l. n. 34/2020 concessa agli enti locali si applica non necessariamente in toto, quindi gli enti possono a mio avviso utilizzare solo qualcuna di queste disposizioni.

Non mi risultano pronunce sul punto; a mio avviso si arriva a questa conclusione stante l’autonomia degli ee.ll. nelle procedure concorsuali;