Il Decreto del Ministero dell’Interno “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei
nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e
provinciale” fissa il tetto massimo dei comuni che possono aderire ad una convenzione di
segreteria, individua nel municipio di maggiore dimensione come capofila, detta le regole
per il calcolo della popolazione residente come somma di quella di tutti gli enti aderenti,
definisce la disciplina da applicare in caso di modifica e le misure da applicare ai segretari
in caso di modifica della convenzione. Esso stabilisce inoltre che gli oneri da includere
nella spesa del personale siano solamente quelli effettivamente sostenuti dall’ente, regola
che si applica anche ai comuni capi convenzione.
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre. Esso è
entrato in vigore lo scorso 1 dicembre, cioè il giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che è stato emanato sulla base delle previsioni dettate
dall’articolo 16 ter, comma 11, del d.l. n. 162/2019 che ha determinato che le classi di
segreteria delle convenzioni sono determinate dalla somma degli abitanti degli enti
convenzionati e dai successivi commi 12 e 13 che, rispettivamente, rinviano ad uno
specifico decreto del Ministero dell’Interno la disciplina di dettaglio e stabiliscono che la
nuove disciplina si applichi alle convenzioni stipulate successivamente, stabilendo nel
contempo le regole applicabili ai segretari in disponibilità titolari di tali convenzioni.
Viene disposta la limitazione al numero massimo di 5 comuni delle convenzioni di
segreteria, stabilendo che la popolazione residente debba essere calcolata, “ai fini della
nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti
aderenti alla convenzione”.

Il ruolo di ente capofila è assegnato al comune con la classificazione più elevata e, in caso di parità, a quello che ha la popolazione maggiore; di conseguenza spetta al Sindaco di tale ente la nomina del Segretario.

La definizione della convenzione, nonché le eventuali modifiche che intervengono successivamente, devono essere comunicate all’Albo nazionale o alla sezione regionali per la classificazione della sede e per l’assegnazione del segretario. Viene concesso allo stesso segretario, in caso di diminuzione del numero di enti, sia di potere conservare la titolarità anche se risulta iscritto in una fascia superiore, sia di essere a richiesta collocato in disponibilità, ma occorre a tal fine che vi sia il consenso dell’ente capofila. Alle convenzioni già stipulate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua ad applicarsi la classificazione sulla base della popolazione dell’ente capofila, fatti salvi i casi di modifica del  numero degli enti aderenti.