DOMANDA

E’ possibile attivare la mobilità di un dipendente prima dei 5 anni sulla base dell’accordo di entrambi gli enti?
RISPOSTA

A mio avviso la risposta è negativa. L’articolo 14 bis della legge di conversione del dl n. 4/2019 espressamente stabilisce che “I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella  sede  di  prima  destinazione  per  un periodo non inferiore a 5 anni.

La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.

Come si vede la norma è molto netta e drastica e non considera alcuna forma di deroga. Per cui, almeno fino a che non verrà data una lettura diversa da parte della Funzione Pubblica e/o delle Corti dei Conti, la risposta è negativa.