Un ente può escludere le festività infrasettimanali dalla turnazione anche per la polizia locale, ma il chiamare dei vigili al di fuori del proprio orario di lavoro in tali giornate, quindi dando corso ad una remunerazione ulteriore ed aggiuntiva, può determinare la maturazione di responsabilità amministrativa laddove non sia effettuata in via eccezionale e straordinaria. Ai vigili possono essere conferite mansioni diverse a condizione che non venga violato il principio della equivalenza, che deve essere inteso in senso formale, quindi con riferimento esclusivo al dettato contrattuale. Non costituisce materia contrattuale, ma l’assegnazione al comandante dei vigili anche di compiti di responsabilità ulteriori diverse da quelle di istituto non può essere ritenuta come illegittima. Possono essere così riassunte le più recenti indicazioni dell’ARAN sui vigili urbani e sulla relativa turnazione.
I comuni possono prevedere che i vigili che svolgono la loro attività in turno non debbano svolgere servizio per le giornate di festività infrasettimanali, per cui il loro richiamo in servizio durante le stesse deve essere remunerato come disposto per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. Ma, laddove questa utilizzazione diventasse continua e/o fuoriuscisse dalla eccezionalità, le amministrazioni avrebbero eluso il dettato contrattuale e rischiano perciò di determinare un danno agli enti, danno che può dare corso alla maturazione di responsabilità amministrativa. Sono queste le indicazioni che sono fornite dall’Aran nel parere 117 a. Con questa risposta, che ha un carattere innovativo, vengono ben dettati gli ambiti entro cui le amministrazioni possono decidere che la turnazione non si svolga nell’arco della intera settimana.
La prima indicazione che viene fornita dal parere è la non contraddittorietà con il dettato del contratto nazionale di una scelta organizzativa dell’ente che escluda tutte le festività infrasettimanali dalla turnazione: il che determina come conseguenza che durante queste giornate non viene erogato il servizio; è questa una scelta che non contraddice il dettato del contratto nazionale. Leggiamo testualmente: “se in sede di regolamentazione dell’orario di servizio, l’ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese le giornate di festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale. Quindi, anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa”. L’Aran, citando espressamente il parere RAL 790, ci dice quale è il trattamento economico da riconoscere al personale che sia chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa, che può quindi essere definita come ulteriore ed aggiuntiva.
Su questa scelta arrivano comunque due chiari moniti. Il primo ci dice che deve essere ben chiaro che “l’ente dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l’ente ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale”. Il secondo è ancora più netto e preciso: “in una fattispecie quale quella in esame, l’utilizzazione dell’istituto di cui all’art. 24, comma 2 e del trattamento ivi previsto anche a favore del personale turnista che per il particolare orario di servizio adottato non sia tenuto a svolgere lavoro in giornata festiva infrasettimanale, ove non gestita con responsabilità ed in relazione ad esigenze di carattere effettivamente eccezionale e straordinario, potrebbe risultare una misura elusiva della corretta applicazione del trattamento normativo ed economico spettante al personale turnista”.