Non si deve operare alcuna decurtazione relativamente ai permessi di cui agli artt. 32
(ragioni personali o familiari) e 35 (visite mediche, esami clinici, terapie etc) del CCNL
21.5.1018 se i dipendenti sono stati assunti a tempo indeterminato dopo avere prestato
servizio a tempo determinato nello stesso o in un altro ente. Essi hanno diritto a godere
per intero di queste forme di assenza, anche se li hanno già utilizzati interamente o
parzialmente nel precedente rapporto di lavoro. L’Aran, nel trarre questa conclusione,
ricorda che le norme contrattuali impongono di calcolare i periodi dell’anno in cui questi
permessi sono stati goduti solamente nel caso della mobilità volontaria. Utilizzando questo
istituto previsto dall’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 si concretizza infatti “la semplice
continuazione del precedente, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo
datore di lavoro”. Invece, nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un dipendente
già in servizio a tempo determinato sia presso lo stesso che presso un altro ente siamo in
presenza della instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a seguito del superamento di
un concorso. Queste disposizioni, peraltro, prevedono che la quantità oraria di tali
permessi, cioè le 18 ore all’anno, “è stabilita in misura fissa per anno direttamente dal
CCNL, che non prevede la maturazione progressiva nel tempo del diritto alla fruizione
degli stessi”. Ecco l’ultima indicazione dettata dall’Aran: “per queste tipologie di permesso,
non si deve procedere ad alcun riproporzionamento riduttivo anche per il dipendente
assunto nel corso di anno”.