Il parere Aran CFL 103 chiarisce che è vincolante per le amministrazioni utilizzare gli esiti
delle valutazioni del triennio precedente, a prescindere che alle stesse sia seguita o meno
la erogazione delle indennità connesse alla performance. Mentre è da ritenere preclusa la
possibilità di utilizzare criteri di valutazione dettati in modo specifico ed esclusivo per le
progressioni orizzontali. Si deve ricordare che per il parere Aran CFL 77 non ci si deve
riferire alle progressioni economiche disponibili alla data di stipula del contratto decentrato
che ha disposto il riconoscimento di questo beneficio.
La disposizione è contenuta nell’articolo 16, comma 3, del CCNL 21.5.2018 ed integra
l’unico fattore che obbligatoriamente si deve applicare nella selezione per le progressioni
orizzontali, posto che la esperienza e gli esiti della formazione costituiscono due fattori
eventuali.
Gli esiti della valutazione vanno utilizzati “senza che a tal fine rilevi la circostanza
che, negli anni in riferimento, vi sia stata o meno l’erogazione in concreto dei relativi
premi di performance individuale”. Quindi, non deve essere dimostrato che, a
seguito della valutazione, si sia dato corso alla erogazione del trattamento
economico accessorio connesso alla performance individuale.
Alla base di questa conclusione la seguente indicazione: la disposizione vuole
“evitare che l’ente, come avveniva in passato, attivi due distinte procedure di
valutazione relativa l’una alla performance individuale e l’altra alle progressioni
economiche orizzontali, rette da criteri diversi”. Di conseguenza, è da ritenere
illegittima la utilizzazione di criteri di valutazione specifici ed esclusivi per le
progressioni economiche, scelta che invece si doveva considerare consentita dalle
previsioni dettate dal CCNL 31.3.1999 (cd nuovo ordinamento professionale), che
dettava specifici criteri per le valutazioni ai fini delle progressioni orizzontali.
Si deve aggiungere che il parere CFL 77, con riferimento ad una domanda con cui viene
chiesto se ci si possa riferire agli “atti rinvenibili alla data della contrattazione integrativa in
cui sono stati definiti i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni”,
risponde negativamente, riaffermando il vincolo contrattuale con cui viene stabilita
“l’inderogabile necessità che le valutazioni da utilizzare siano quelle del triennio
antecedente l’anno della sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l’attivazione
dell’istituto”.