I risparmi che derivano dal fondo per il lavoro straordinario non utilizzato vanno nella parte
variabile del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno successivo. E’ quanto
chiarisce il parere Aran CFL 98.
Leggiamo nel parere che “la norma contrattuale contenuta nell’art. 67, comma 3, lett. e)
del CCNL del 21 maggio 2018 prevede espressamente che, per ciascun anno, eventuali
risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei
compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999,
confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo”.
Sulle modalità di calcolo leggiamo testualmente che “i predetti risparmi accertati, come
chiarito, a consuntivo per ciascun anno, corrispondono al quantitativo residuo delle
risorse del fondo per lo straordinario non utilizzato in relazione a quelle prestazioni di
lavoro straordinario non autorizzate e non rese da parte del personale. Si tratta, tuttavia,
di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell’anno successivo, le
stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario”.
Occorre aggiungere che lo stesso CCNL, all’articolo 67 comma 2 lettera g), consente di
tagliare in modo permanente il fondo per il lavoro straordinario e di destinare questi
risparmi alla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato si deve
ritenere che i risparmi del fondo per il lavoro straordinario spostati su quello per la
contrattazione vadano in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio.