“I soggetti con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo,
hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili” ed hanno un titolo di preferenza in
caso di mobilità individuale. Lo dice la specifica Direttiva n. 1/2019 della Funzione
Pubblica.
Altra importante previsione è la seguente “le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie
devono essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza
possibilità di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre
categorie protette, non rientranti tra i disabili”. Si ricorda che in questa categoria sono
compresi: coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%,
coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa relativa alla propria attività a
meno di 1/3, gli invalidi del lavoro per almeno il 33%, non vedenti e sordomuti, invalidi di
guerra-civili per guerra e/o per servizio.
Le assunzioni delle categorie protette devono essere effettuate da parte di tutte le PA,
“ferme restando le disposizioni speciali limitative che scaturiscono da criticità della
situazione economico-finanziaria in cui versa l'amministrazione”.
Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza, le PA devono pubblicare sul sito:
a) la dotazione organica distinta per categorie;
b) i disabili da assumere;
c) i disabili già assunti per il rispetto della cd quota d’obbligo;
d) le procedure avviate per il collocamento obbligatorio.
Gli enti devono inoltre, ai sensi delle previsioni di cui alla legge n. 4/2004, assumere tutte
le iniziative necessarie per rendere accessibili le proprie postazioni.
Occorre, anche tramite il prospetto informativo, “presentare la richiesta di avviamento di
lavoratori disabili all'ufficio provinciale entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di
assunzione”. Possono essere stipulate “convenzioni aventi ad oggetto la determinazione
di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali".
“Ai responsabili del procedimento, che compiano inadempienze, riferite non solo alla
fattispecie dell'invio del prospetto informativo, ma relative a tutte le disposizioni della
medesima legge 68/1999, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari
previste dalle norme sul pubblico impiego. Emerge che l'ambito sanzionatorio è di ampio
spettro e può ricomprendere anche la mancata verifica della presenza
dell'autodichiarazione del datore di lavoro che partecipa alle gare di appalto”.
Inoltre, “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti
appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il
datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa.. di una
somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo .. al giorni per ciascun lavoratore
disabile che non risulta occupato”. Inoltre, in caso di rifiuto alla assunzione scatta l’invio
all’autorità giudiziaria.