La indennità per il servizio esterno svolto dai vigili è stata istituita dal contratto nazionale del personale del comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018. Essa può nel giudizio dell’Aran essere erogata anche per prestazioni di controllo del territorio diverse dalla vigilanza stradale. La norma contrattuale richiede infatti unicamente che essa sia svolta in modo continuativo e che possa essere erogata solamente nel caso di effettivo svolgimento di queste attività, con una preclusione alla sua corresponsione in caso di assenze a qualunque titolo.
Il primo chiarimento fornito dall’Aran in risposta ai dubbi sollevati è il seguente: è necessario che l’attività sia svolta “in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale”.
La seconda indicazione può essere così riassunta: tale indennità spetta “solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici”.
La terza indicazione fornita dall’Aran è la seguente: nel caso in cui “la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni”.