In contrattazione decentrata integrativa possono essere definiti unitariamente sia la ripartizione del fondo che gli aspetti normativi, ma non vi è alcun vincolo in questa direzione. La prorogatio delle disposizioni contrattuali, in caso di mancata intesa, si limita esclusivamente agli istituti disciplinati per intero dal contratto nazionale. Sono queste le principali indicazioni contenute nel parere Aran 4344.
Leggiamo testualmente che, “qualora il contratto integrativo triennale, definisca anche i criteri di riparto del fondo per il primo anno del triennio, è necessario, in tale sede .. quantificare il valore specifico delle indennità .. nell’ambito del range generale per le stesse stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Il parere ci dice inoltre che le risorse di parte variabile possono finanziare le indennità, oltre alla incentivazione della performance individuale ed organizzativa. Esse “non possono in alcun modo essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto etc)”. In altri termini non vi sono novità (salvo ovviamente il finanziamento delle posizioni organizzative negli enti con la dirigenza) rispetto al precedente contratto sui vincoli di destinazione della parte stabile del fondo.
Il parere Aran conferma che i 24 mesi dalla assunzione o dalla progressione per potere accedere ad una progressione orizzontale costituiscono “uno specifico requisito minimo stabilito direttamente dal CCNL”.
Viene ribadito che in caso di ritardo nella stipula del contratto collettivo decentrato integrativo sulla base delle regole dettate dai CCNL 1.4.1999 e 22.1.2004 “quello precedente continuava a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo”. Tale prorogatio “poteva riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati direttamente dal CCNL vigente e che quindi potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità etc)”. Continua ad essere richiamata la sentenza del Tribunale di Cagliari 16.10.2006.