DOMANDA

La presente per avere un parere sulla disposizione introdotta dal comma 124 dell’art. 1 della l. 30 dicembre 2018 n. 145.

In particolare, si chiede se la predetta disposizione ha introdotto la possibilità di ricorrere al c.d. scavalco di eccedenza (di cui al comma 557 dell’art. 1 della l. 311 del 2004) anche per i Comuni -come lo scrivente- che non hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Stiamo infatti parlando, nel caso di specie, di un Ente di più di 9.000 abitanti.

La norma succitata fa riferimento alla possibilità di utilizzare il dipendente di altra Amministrazione “per una parte del tempo di lavoro d’obbligo”.

Tale espressione è utilizzata per riferirsi a parte del tempo d’obbligo contrattuale e quindi nell’ambito delle 36 ore settimanali o al limite massimo delle 48 ore settimanali previste dal d.lgs. 66/2003?

Qualora l’espressione debba intendersi nel senso che la nuova disposizione “apre” al c.d. scavalco di eccedenza anche nel caso di enti con popolazione superiore al limite previsto dal comma 557 della l. 311 del 2004, la spesa sostenuta dall’Ente utilizzatore soggiace ai limiti di cui al comma 28 dell’art. 9 del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010?

 

RISPOSTA

La citata disposizione non aggiunge nulla alle regole in vigore, per cui il superamento del tetto delle 36 ore settimanali continua ad essere possibile solamente se il dipendente di un ente locale è utilizzato da un comune al di sotto di 5.000 abitanti o da un consorzio o da una comunità montana, il che può essere fatto entro il tetto massimo di 48 ore settimanali, sommando le due prestazioni. Gli oneri per questa forma di utilizzazione entrano sia nel tetto di spesa del personale sia nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili.