I dipendenti devono motivare le ragioni poste a base della richiesta di permessi per motivi personali o familiari ed i dirigenti possono negarne la fruizione per esigenze di servizio, mentre non devono valutare la giustificazione delle ragioni addotte. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere Aran CFL 27.
In primo luogo viene evidenziato che, a differenza delle precedenti previsioni contrattuali, il nuovo testo non richiede più che vi sia l’obbligo di “documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso”. Il superamento di tale vincolo non produce come conseguenza che sia venuto meno l’obbligo di indicare le motivazioni che sono alla base della richiesta “in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso”. Per cui non è sufficiente una motivazione della richiesta basata sulla mera indicazione dei particolari motivi personali o familiari. Ricordiamo che il dirigente/responsabile, in quanto soggetto dotato dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro, deve valutare la “compatibilità con le esigenze di servizio” e, di conseguenza, può fare prevalere tali esigenze sulla richiesta. Come ci ricorda il parere, inoltre, non siamo in presenza “di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione dei permessi” e non vi è un obbligo per il datore di lavoro pubblico “a concedere gli stessi. Quest’ultimo, ben può, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dei permessi in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all’interesse del lavoratore evidenziato nella domanda”.
Da qui la indicazione operativa con la quale viene suggerito che “quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente, tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione dei permessi”.
L’ultima e non meno importante indicazione è la seguente: “l’ente non è chiamato in alcun modo a valutare nel merito la giustificazione o meno della ragione addotta, ma solo la sussistenza di ragioni organizzative ed operative che impediscano la concessione del permesso”.