Le capacità assunzionali degli anni precedenti non utilizzate per finanziare nuove assunzioni, ivi comprese quelle del 2015, possono finanziare nuove assunzioni nel rispetto dei vincoli dettati dalla normativa in vigore nello stesso anno. In questa direzione và la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 31/2019.
Leggiamo testualmente che “l’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015 ha disapplicato il comma 5 quater dell’articolo 3 del DL n. 90/2014 con riferimento agli anni 2017 e 2018. Pertanto, con riferimento ai resti 2016 (per cessazioni intervenute nel 2015) i comuni hanno la possibilità, in deroga al vincolo generale del 25%, di beneficiare di capacità assunzionali nel limite del 100% dei cessati ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma 5 quater (incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in misura pari o inferiore al 25%; l’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente va accertata con riferimento all’anno 2016, posto che la norma individua una capacità assunzionale che rileva nel 2019 alla stregua di resto assunzionale, come tale assoggettato alla regola –ribadita dalla sezione autonomie con la deliberazione 25/2017- della cristalizzazione delle capacità assunzionali maturate secondo le norme vigenti all’epoca di cessazione dal servizio del personale e ancora non utilizzate”.