Non vi è un diritto soggettivo dei dirigenti a ricevere uno specifico incarico dirigenziale, in quanto il legislatore ha operato per i dirigenti una scissione tra il rapporto di lavoro e l’incarico conferito. In questa direzione vanno le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 5191/2019. Tali principi possono essere applicati anche al dirigente che riveste l’incarico di comandante della polizia locale.
Non vi è, per la giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione, un diritto dei dirigenti a vedersi assegnati uno specifico incarico: “nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente perciò di ritenere applicabile l’articolo 2013 del codice civile, risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto di dirigente pubblico”. Risulta assolutamente minoritario l’orientamento per cui “l’inapplicabilità dell’articolo 2103 codice civile sarebbe condizionata dalla prova dell’avvenuto adeguamento dell’organizzazione dell’ente ai principi dettati in tema di dirigenza pubblica”.
Ed ancora, “ne discende l’infondatezza di tutte le censure che muovono dalla ritenuta sussistenza di un diritto soggettivo del dirigente a conservare l’incarico o, quanto meno, ad essere assegnato a mansioni di natura dirigenziale che siano equivalenti a quelle in precedenza svolte .. la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale.. la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente le mansioni dirigenziali per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale .. l’insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale è stata desunta da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell’incarico”.