DOMANDA
Un comune al di sotto di 1.000 abitanti può dare corso nell’anno di cessazione di un dipendente alla sua sostituzione in mobilità?
Lo stesso ente può utilizzare il risparmio derivante dalla cessazione per effettuare 2 assunzioni part time?
RISPOSTA
Un ente che non era soggetto al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti ed unioni) può provvedere nel corso dell’anno della cessazione con assunzione in mobilità, perchè questa non entra nelle capacità assunzionali, mentre per un’assunzione tramite concorso o scorrimento di graduatoria deve aspettare l’anno successivo.
La legge 296/20016 parla di tetto come numero dei cessati per i comuni; con provvedimento successivo per le unioni dei comuni è stato prevista in alternativa la possibilità di fare ricorso anche al tetto di spesa e qualcuno ha inteso che questa possibilità duplice si possa estendere anche ai comuni.