La durata della giornata lavorativa nel caso di fruizione di permessi per ragioni personali è fissata in modo convenzionale in 6 ore e questo istituto è stato trasformato dal CCNL 21 maggio 2018 e non siamo in presenza di un istituto nuovo. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che sono contenute nel recente parere Aran CFL 23. Da evidenziare che il parere CFL 25 si muove nella stessa direzione, stabilendo che un dipendente cha ha fruito prima del 21 maggio 2018 di 3 giornate di permessi per ragioni personali non poteva nello stesso anno fruirne ad ore successivamente alla entrata in vigore del nuovo contratto. In altri termini, la riduzione per ogni giornata già fruita deve essere calcolata facendo ricorso alla durata convenzionale della stessa fissata dal contratto nazionale per il futuro.

La norma contrattuale fissa in 6 ore la durata convenzionale della giornata di lavoro nel caso di permessi per ragioni personali che coincidono con la intera giornata lavorativa. Di conseguenza, nel caso di giornata con durata effettiva superiore non si determina la necessità di un “recupero” ed in quelle di durata inferiore non maturano le condizioni per il determinarsi di un “credito orario”.

L’istituto deve essere inteso come la trasformazione delle previsioni dettate dall’articolo 19, comma 2, del CCNL 6.7.1995, che disponeva la fruizione degli stessi a giornate, per un massimo di 3 nel corso dell’anno. Per cui, “non si tratta di una forma di permesso ulteriore ed aggiuntiva”.

Di conseguenza, se un lavoratore prima del 21.5.2018 (nda data di stipula del contratto nazionale) ha già fruito di uno o più giorni di permesso per motivi personali, secondo la pregressa regolamentazione, questi dovranno essere comunque portati in detrazione dal monte delle 18 ore di permessi retribuito” previsto dal nuovo CCNL.

Il parere ricorda che il contratto fissa “convenzionalmente” in sei ore la durata della giornata lavorativa nel caso di fruizione dei permessi per ragioni personali per l’intero giorno. Dal che ne deriva come conseguenza che si possono determinare le decurtazioni da operare nel caso di fruizione di questi permessi a giornate, prima della entrata in vigore del nuovo contratto: per ogni giornata di assenza giustificata a questo titolo sei ore di permesso.