Non possono di norma essere conferiti incarichi ad interim diversi da quelli per i quali sono stati assunti ai dirigenti a tempo determinato; perché ciò avvenga legittimamente occorre dimostrare l’interesse dell’ente ed il possesso dei requisiti richiesti in riferimento al curriculum. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 73/2018.
La prima indicazione è la seguente: “tanto la reggenza, tanto la nomina di dirigenti non di ruolo rappresentano forme di preposizione nella funzioni dirigenziali aventi, per pacifica giurisprudenza, carattere eccezionale e non meramente alternativo rispetto alle ordinarie modalità di copertura dei posti di livello dirigenziale.. si tratta di istituti ai quali è consentito ricorrere al solo fine di garantire il soddisfacimento di un fabbisogno funzionale non conseguibile con le modalità ordinarie di conferimento di incarichi dirigenziali”. Peraltro questi due istituti sono tra loro assai diversi: “mentre la facoltà di affidare temporaneamente funzioni dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli dirigenziali rappresenta una deroga al reclutamento fisiologico di dirigenti a tempo indeterminato con la procedura selettiva del concorso pubblico, cui consegue la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il dirigente incaricato, al contrario la reggenza configura la preposizione aggiuntiva di un dirigente già immesso in servizio, previa apposita selezione, ad ufficio temporaneamente privo di titolare”. In tutte e due queste fattispecie occorre comunque operare la scelta sulla base di “criteri predeterminati di riferimento”. Inoltre “il ricorso a professionalità esterne è espressamente subordinato alla verifica dell’indisponibilità oggettiva di personale interno idoneo all’efficace svolgimento delle funzioni da assegnare. Da qui la necessità di dare corso a procedure selettive che hanno una natura paraconcorsuale. Inoltre “la reggenza non richiede altre specifiche motivazioni nell’an, essendo in re ipsa rivolta a garantire la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni.. ad essa è estraneo il momento di selezione pubblica che presiede alla attribuzione di incarichi a termine”. Le finalità del conferimento di incarichi di reggenza “non esimono dall’onere di motivare la scelta del dirigente ad interim, tanto in ragione delle attitudini e della professionalità del dirigente incaricato in conformità al posto da ricoprire .. tanto con riguardo alle necessità di assicurare l’ottimizzazione complessiva dell’organizzazione nella quale si innesta l’ufficio dirigenziale da ricoprire ad interim”. In questa procedura non è indispensabile l’interpello, anche se sicuramente esso può essere assai utile.
La deliberazione ci dice inoltre che “l’ammissibilità di affidare l’interim a dirigente non di ruolo sconta il limite intrinseco dato dalle peculiari ed eccezionali modalità di immissione in servizio nell’ambito dell’amministrazione pubblica”; in questo caso infatti essi sono stati “individuati per la copertura di specifico posto di funzione richiedente competenze particolari delle quali l’amministrazione interessata risulta sprovvista”.
L’ultima indicazione è la seguente: per potere conferire la reggenza di un incarico dirigenziale ad un dirigente assunto a tempo determinato “occorre da un lato esplorare prioritariamente ed in concreto la possibilità di applicare proficuamente all’ufficio risorse interne .. dall’altro dimostrare la coerenza con le funzioni da svolgere del bagaglio culturale e professionale del dirigente a termine, sostanzialmente rinnovando le valutazioni curriculari effettuate all’atto della instaurazione del rapporto dirigenziale”.