La violazione delle norme sulla attestazione della presenza in servizio determina la maturazione del reato di truffa a prescindere dall’ammontare del danno che è stato effettivamente arrecato alla PA; sono queste le indicazioni di maggiore rilievo che sono contenute nella sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione n. 3262/2019.

Ecco il principio di diritto affermato dalla sentenza: “la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportate sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza fare risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé –anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel suo complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incidono sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tali ultimi elementi è necessario tenere conto anche ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma 1, n. c.p.p.”.

La sentenza, nell’affermare questo rigido principio, ricorda che in modo sostanzialmente consolidato la giurisprudenza ha chiarito che “la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo e nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza fare risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando anche che una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica”. La considerazione finale è la seguente: la eventuale “speciale tenuità del danno arrecato alla PA potrebbe al più legittimare il riconoscimento della circostanza attenuante .. non certo impedire la configurabilità del reato”. Ci viene infine detto che si devono valutare le possibili ricadute negative per la organizzazione interna dell’ente.