Al personale trasferito in mobilità per passaggio di funzioni tra pubbliche amministrazioni spettano solamente i compensi di salario accessorio che hanno natura fissa e continuativa. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione 17775/2017. Tra i compensi aventi queste caratteristiche non sono compresi le indennità di posizione, di maneggio valori e di videoterminalista; esse infatti erano “erogate dall’ente” di provenienza “in considerazione a particolari posizioni e responsabilità rivestite dal lavoratore, non più attribuite presso l’ente” di destinazione.

La sentenza riprende principi già affermati dalla stessa sezione della Corte di Cassazione; per cui devono continuare ad essere corrisposte nel caso di mobilità a seguito del trasferimento di funzioni solamente le voci di compenso che “costituiscono una componente retributiva fissa e continuativa avente il carattere di generalità”. Questo giudizio “si riferisce esclusivamente alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata, o dei compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorchè vengano meno le situazioni cui erano collegati”.