Un dipendente di un ente locale può essere utilizzato allo stesso tempo tramite convenzione per la gestione e al di fuori dell’orario di lavoro sulla base del comma 557 della legge n. 311/2004. E’ quanto afferma il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 109/2017. Il parere ricorda che ad analoghe conclusioni è pervenuta l’Aran con il parere RAL 1554.
Ecco i punti centrali del parere: “la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. scavalco condiviso (nda convenzione ex articolo 14 CCNL 22.1.2004) e del c.d. scavalco d’eccedenza (nda ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004). L’operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all’istituto del c.d. scavalco condiviso; come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Dunque il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale rimane giuridicamente unico tanto che, ad esempio, la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali è gestita dall’ente di provenienza titolare del rapporto stesso. Da quanto detto si deve ritenere che, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004, il comune .. possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d’obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza”.