DOMANDA

Dando per scontato che, in assenza dello sblocco delle assunzioni le mobilità incrociate siano consentite, secondo una interpretazione  letterale del DPR sulla equiparazione ai fini della mobilità, non sarebbe possibile procedere alla mobilità per interscambio perché mancherebbe il presupposto che i dipendenti in oggetto abbiano il medesimo livello di inquadramento, “ossia lo stesso inquadramento nelle differenti aree giuridiche e categorie economiche, secondo le tabelle di equiparazione”.
Probabilmente si potrebbe superare l’appartenenza a categorie economiche diverse ma non quello delle categorie giuridiche diverse. Infatti nel nostro comune verrebbe meno una categoria giuridica D3 (ex ottavo livello) e arriverebbe, in entrata, una categoria giuridica D1 (ex settimo livello).

RISPOSTA

Io non trovo difficoltà particolari nel dare corso alla mobilità per interscambio tra figure che sono ascrivibili per il CCNL enti locali alle categorie D 3 e D1. Siamo dinanzi a categorie che hanno un carattere unitario e la suddivisione, che è eventuale, tra le posizioni 3 e 1 non muta il contenuto essenziale delle attività richieste. Le posizioni di progressione economica non hanno alcun rilievo.
Ricordo che sulla possibilità di dare corso a mobilità per interscambio nel corso del 2016, cioè in pendenza delle limitazioni per l’assorbimento del personale degli enti di area vasta in sovrannumero, vi sono interpretazioni diverse, ma anche io convengo che possano essere effettuate.