DOMANDA
Sulla possibilità di concedere l’aspettativa a personale dipendente di enti locali che hanno ricevuto la chiamata in qualità di docente scolastico di ruolo.
La conservazione del posto in comune è ammessa, secondo l’Aran, a condizione che nel contratto della nuova amministrazione sia prevista una clausola analoga al ns. articolo 14-bis CCNL 1995.
RISPOSTA
Il dipendente assunto a tempo indeterminato presso una scuola può chiedere l’aspettativa per affrontare il periodo di prova. Il fatto che il comparto scuola non preveda questa possibilità vale per i dipendenti di quel comparto che passano negli enti locali, ma non per quelli degli enti locali che vogliono passare nel comparto scuola. Infatti l’articolo 14 bis del CCNl 6.7.1995 nel testo introdotto dall’articolo 20 delle code contrattuali distingue tra le ipotesi: il comma 9 ci dice come regola generale che “Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo”. Il successivo periodo detta una disciplina particolare che non ha valenza generale, ,a si applica a coloro che vengono negli enti locali da altro comparto: “La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina” .