DOMANDA

In che modo il principio di onnicomprensività del salario accessorio opera per i dirigenti ed i segretari?

RISPOSTA

Il principio di onnicomprensività per i dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa prevede che le uniche forme di compenso sono le indennità di posizione e di risultato, tranne i compensi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro come deroga.
Questo principio si applica anche ai segretari, che quindi possono percepire solamente i compensi previsti dai contratti nazionali, cioè trattamento tabellare, retribuzione di posizione, eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, maggiorazione per le convenzioni e, per i segretari di fascia C, diritti di rogito. La eccezioni per essi prevista è la possibilità prevista dal contratto nazionale decentrato del dicembre 2003 che consente la remunerazione della presidenza del nucleo di valutazione, a condizione che questo compenso sommato alla eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione non superi il tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale per questo compenso. I segretari non possono ricevere compensi come segretari della unione; mentre si discute se nella veste di direttori generali (ove istituibili) delle stesse o di responsabili al suo interno possano ricevere compensi aggiuntivi.

Ovviamente queste limitazioni si applicano ai compensi erogati dall’ente. Per i dirigenti il Consiglio di Stato, già dal 2005, ha anche stabilito il principio per cui i compensi erogati dall’ente anche per attività ulteriori sono da considerare vietati e queste somme debbano comunque essere inserite nel fondo per la contrattazione decentrata dei dirigenti ed essere erogate sotto forma di maggiorazione della retribuzione di risultato.