DOMANDA

In un ente con dirigenza, ad una dipendente inquadrata in categoria D1 è stato conferito incarico dirigenziale di Comandante P.L. ex art. 110, previo collocamento in aspettativa. L’incarico, conferito a seguito di avviso pubblico riservato agli interni, ha avuto prima decorrenza dal 01.05.2013 per 6 mesi, rinnovati alla scadenza di altri 2 mesi e poi di un anno. La naturale scadenza, pertanto, era il 31.12.2015. In data 20.05.2015 la dipendente è andata in astensione obbligatoria per maternità. In data 31.08.2015 il Sindaco si è  dimesso.
Questi i quesiti:
1. Che trattamento economico spetta alla dipendente dal 31.08.2015 al 19.10.2015, data di conclusione dell’astensione obbligatoria?
2. La dipendente avrebbe il diritto di reclamare la durata minima triennale dell’incarico dirigenziale?
3. Nel caso in cui non avesse titolo alla remunerazione dirigenziale, la dipendente avrebbe diritto al trattamento accessorio in godimento prima dell’incarico dirigenziale  (indennità per specifiche responsabilità)?
Il problema è davvero di urgente ed estrema rilevanza, per cui spero in una risposta.
La ringrazio infinitamente.

RISPOSTA

A mio avviso spetta fino al termine della cd astensione obbligatoria il trattamento economico da dirigente. La stessa potrebbe cercare di fare valere la durata minima triennale, ma l’articolo 110 TUEL prescrive che tali incarichi cessino con la fine del mandato amministrativo del sindaco. Occorre inoltre considerare i vincoli alle assunzioni, ivi comprese quelle a tempo determinato e quelle ex articolo 110 TUEL, dettati per il personale della polizia locale.