DOMANDA

Con  sentenza della Cassazione (n.7776 del 16.04.2015), riguardante la professione forense, svolta da Avvocati dipendenti pubblici, è stato ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’albo. A seguito di ciò il Consiglio nazionale degli ordini degli architetti, ritenendo tale interpretazione estendibile anche alla professione di Architetto, ha invitato i propri iscritti, dipendenti pubblici, a sottoporre la questione all’amministrazione di appartenenza. Tanto che il nostro Dirigente dei lavori pubblici (ingegnere) , iscritto all’albo, ha richiesto  il pagamento del relativo contributo annuale, nonché il rimborso di quello riferito agli anni precedenti.

Per quanto sopra si chiede se detta interpretazione giurisprudenziale può  essere estesa anche alla professione degli architetti/ingegneri, come sostenuto dal CNA, atteso che le posizioni delle Corte dei Conti, sono univoche nel ritenere che l’onere deve essere a carico esclusivo del dipendente, mentre diverso è l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale “ l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”.

RISPOSTA

I termini della questione stanno esattamente come nella domanda. VI è un contrasto tra gli orientamenti della Corte dei Conti, per la quale gli oneri per la iscrizione dei dipendenti pubblici agli albi professionali sono a carico degli stessi e le indicazioni della giurisprudenza amministrativa (ed ore della Corte di Cassazione) per le quali tali oneri sono a carico delle amministrazioni. Una differenza sta nel fatto che gli avvocati per potere rappresentare in giudizio l’ente devono essere iscritti all’ordine, albo speciale, mentre gli architetti e gli ingegneri non hanno necessariamente bisogno di potere essere iscritti all’albo per potere svolgere i propri compiti presso l’ente. Per cui sarei più prudente per i non avvocati e per i tecnici, salva la dimostrazione che la iscrizione è strettamente indispensabile allo svolgimento della attività.

Siamo comunque nell’ambito di una materia sulla quale permane un’incertezza di fondo.