DOMANDA

Il Comune ha istituito l’area delle posizioni organizzative e destina da diversi anni il medesimo importo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a carico delle risorse stabili (in quanto ente con dirigenza).

Si chiede se tali risorse debbano essere contrattate ogni anno, in sede di delegazione trattante, nell’ambito dell’accordo sull’utilizzo delle risorse del Fondo decentrato ovvero costituiscano un fondo determinato in maniera autonoma dall’Amministrazione.

RISPOSTA

Sugli ambiti di contrattazione delle risorse da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative vi sono tesi contrastanti. Da una parte si sostiene che il CCNL ne faccia un oggetto di semplice concertazione; da pare sindacale si rivendica che in quanto trattasi di ripartizione del fondo la materia sia oggetto necessariamente di contrattazione (tesi accolta nell’unica sentenza che conosco), anche se dopo il DLgs n. 150/2009, cd legge Brunetta, che esclude la contrattazione dalle scelte organizzative la tesi che non si debba contrattare è più rafforzata. Ricordo che, dopo la citata norma, in modo motivato in caso di non intesa, l’ente può decidere unilateralmente in luogo della contrattazione. Si deve inoltre considerare che, essendo queste risorse finanziate dalla parte stabile del fondo, è evidente che lo stesso contratto ha voluto sottolineare che siamo in presenza di scelte che devono avere una qualche durata. Su queste basi la risposta è la seguente: se si rimane nell’ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione decentrata al finanziamento delle posizioni organizzative, non è necessario tornare a contrattare. Se si vuole variare la misura di tali risorse occorre la contrattazione.