DOMANDA
Abbiamo concluso la procedura concorsuale, approvandone la graduatoria, relativamente alla assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, il cui concorso è stato bandito nel mese di settembre 2014. Ai sensi della Circolare del Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n.1/2015, relativamente al comma 424 della Legge di Stabilità 2015 “….rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti…” ; nonchè“… le procedure concorsuiali avviate anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l’utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l’amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi..” , alla luce di quanto sopra riportato, siamo a chiederle: è possibile procedere alla assunzione del vincitore?
RISPOSTA
posto che le norme della legge di stabilità si applichino anche alle regioni a statuto speciale, testi al momento prevalente, le assunzioni inserite nella programmazione 2014, intendendo come tali quelle finanziate con le cessazioni del 2013, non sono soggette ai vincoli dettati dalle legge di stabilità per il 2015. In questo senso la circolare della Funzione Pubblica 1/2015. Per cui se la assunzione in questione era inserita nella programmazione del 2014 ed era finanziata con i risparmi derivanti da cessazioni del 2013, si può dare corso alla stessa,