DOMANDA

L’applicazione dei commi 424 e 425 della legge 190/2014 sta comportando una serie di incertezze interpretative.

La Circolare n. 1/2015 del 30/1/2015 del Ministro Madia pone una serie di divieti per le Amministrazioni Pubbliche derivanti dai commi 424 e 425 della legge 190/2014 , tra cui quello di bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, nonché procedure di mobilità, a partire dal 1/1/2015.

Le Sezioni della Lombardia e della Sicilia della Corte dei Conti, con le rispettive deliberazioni n. 85/2015 e 11/2015, in apparente contrasto con quanto affermato nella sopracitata Circolare, hanno sostenuto che nel 2015 e 2016 gli enti potranno continuare a fare ricorso all’istituto della mobilità, nonostante  quanto previsto dall’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014.

Alla luce di contrastanti interpretazioni in merito all’applicazione della surrichiamata normativa, si chiede un parere in merito alla possibilità per gli enti locali di poter bandire negli anni 2015 e 2016 procedure di mobilità c.d. “neutra”.

Qualora dette procedure di mobilità siano possibili, si chiede se le stesse incontrino o meno i limiti del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’art.1, della legge 296/2000.

Si possono concludere le procedure concorsuali bandite nel 2011 e 2012 con l’assunzione dei vincitori la cui spesa era inserita nel fabbisogno di quegli anni o la capacità assunzionale di quegli anni è andata persa?

RISPOSTA

Sui temi sollevati nel quesito si attendono le indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti cui i dubbi e contrasti interpretativi sono stati posti. Attendiamo inoltre se l’emanando decreto sugli enti locali detterà qualche previsione.

Allo stato attuale si registra il contrasto tra chi ritiene che le assunzioni in mobilità volontaria non siano effettuabili in quanto prevale il vincolo al ricorso del personale di area vasta collocato in mobilità obbligatoria (circolare Funzione Pubblica e parere Corte Conti Puglia) e chi non le ritiene comprese in tali vincoli (citati pareri Corte Conti Lombardia e Sicilia).

Rimane in ogni caso acquisito che, ove le stesse provengano da amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni, gli oneri entrano nel tetto della spesa del personale di cui al comma 557 legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, mentre non entrano nel tetto di spesa per le nuove assunzioni.

Sulla possibilità di concludere le procedure concorsuali bandite negli anni 2011 e 2012 si suggerisce di attendere il parere della sezione autonomie della Corte dei Conti ed il citato emanando decreto legge. Allo stato attuale la sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, parere n. 32/2015, ritiene che le assunzioni programmate nel 2013 siano al di fuori dei vincoli al ricorso al personale degli enti di area vasta collocato in mobilità obbligatoria. Si ricorda che, sempre allo stato attuale, il parere della sezione autonomie n. 27/2014 inibisce la possibilità di utilizzare nel 2014 i resti derivanti dalle cessazioni degli anni precedenti il 2013.