La deliberazione n. 41/2019 dei giudici contabili marchigiani chiarisce in primo luogo che, in materia di scorrimento delle graduatorie, la legge n. 145/2018, cd di bilancio del 2019, detta una radicale modifica delle scelte legislative: in precedenza infatti il d.l. n. 101/2013 “si collocava in un quadro normativo da cui emerge una preferenza per l’assunzione di personale mediante lo scorrimento di graduatorie proprie o altrui”; la legge n. 145/2018 “ha introdotto una evidente discontinuità con gli interventi normativi precedenti”, escludendo a partire dai concorsi banditi dallo scorso gennaio la possibilità di utilizzare per scorrimento le graduatorie proprie o di altro ente. Ecco la scelta di fissare l’ambito di applicazione della nuova disposizione ai concorsi banditi nel 2019 è la chiave di volta che il parere assume come punto di partenza.

Lo scorrimento può essere effettuato nel rispetto dei vincoli che consentono la utilizzazione di tali graduatorie. Sulla base della esplicita indicazione legislativa, il divieto di scorrimento delle graduatorie da parte di altri enti non si estende a quelle dei concorsi banditi prima dello 1.1.2019: in questi casi siamo al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. L’articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, a differenza di quanto ritenuto dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 36/2019, non si deve considerare come abrogato implicitamente. Il divieto di scorrimento opera infatti solamente per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2019.
Come condizioni da rispettare per lo scorrimento di graduatorie di altri enti il parere ci ricorda due vincoli non superabili né aggirabili: è necessario il “previo accordo” tra gli enti e questo istituto non è utilizzabile, al pari dello scorrimento di graduatorie dello stesso ente, per i posti che sono di nuova istituzione e/o risultano dalla trasformazione di posti esistenti. Una assai utile segnalazione è la seguente: “l’accordo con le altre amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l’indizione del concorso del diverso ente o l’approvazione della graduatoria”.
Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 123/2019 “le amministrazioni pubbliche possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide e concernenti concorsi per assunzioni di personale a tempo indeterminato, finalizzate al reclutamento di personale”.