L’accettazione dell’inquadramento a seguito di mobilità volontaria preclude la possibilità
per il dipendente di avanzare successivamente una censura e dare corso alla
presentazione di una opposizione. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella
sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 24487/2021.
La prima indicazione, richiamando le sentenze n. 19925/2016 e n. 2/201 , è che
“dall’intervenuto accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione in
relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa, con inquadramento nella qualifica
corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine al rapporto di
lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento neppure in ragione della qualifica
superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell’Amministrazione di provenienza,
atteso che il passaggio è chiesto ed avviene proprio in ragione di una disponibilità creatasi
nell’organico dell’Amministrazione di destinazione, nella qualifica prevista; la domanda di
passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui è chiesta in ragione delle
disponibilità palesate dall’Amministrazione di destinazione, né dall’atto di quest’ultima, che
dà corso al passaggio, può essere scorporato quanto relativo al trasferimento da quanto
relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un diritto del
dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è stato chiesto e
disposto». Inoltre, “si deve escludere che il dipendente la cui domanda di mobilità sia stata
accolta in relazione ad una specifica vacanza verificatasi nell’ente di destinazione ed abbia
accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e
profili professionali di inquadramento, possa poi contestare a passaggio già avvenuto
l’inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere all’interno dell’ente di
destinazione con un diverso e superiore profilo professionale, percependo le relative
differenze retributive”.