Per la stabilizzazione dei dipendenti precari, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017, le amministrazioni non possono destinare più del 50% delle capacità assunzionali ordinarie. Le amministrazioni che danno corso a tali procedure possono decidere, nell’arco triennale di applicazione delle specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, di attivare prima le stabilizzazioni e di effettuare successivamente gli accessi dall’esterno. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che si ricavano dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 27/2019.

La prima indicazione che ci viene fornita è la seguente: “La ratio della garanzia della riserva dei posti all’esterno, infatti, non riguarda la singola procedura selettiva, nell’ambito della quale si possa prevedere una riserva di posti a favore dei precari da stabilizzare bensì risulta assicurata dal generale obbligo per gli enti di bandire procedure concorsuali aperte a tutti per la copertura del fabbisogno nell’ambito degli spazi finanziari disponibili (ovvero nel rispetto di tutte le disposizioni vincolistiche sul turn-over), destinando risorse non superiori al cinquanta per cento di detto plafond all’espletamento di procedure concorsuali ad hoc tra il personale precario da stabilizzare, al fine di selezionare le unità previste nel piano del fabbisogno del personale. In altri termini, il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al cinquanta per cento (possono essere anche inferiori) di quello reclutato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all’esterno”.

In secondo luogo, ci viene detto che “dato il vincolo di destinazione delle risorse regionali (nda a cui a livello nazionale si possono considerare equiparate le risorse derivanti dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili mediamente sostenute nel triennio 2015/2017) alle procedure di stabilizzazione, l’entità di dette risorse aggiuntive, affinché possa dirsi garantito l’adeguato accesso dall’esterno, non potrebbe in ogni caso superare l’importo di quelle a carico del bilancio e destinate al reclutamento ordinario”.

Con riferimento infine alla domanda se sia possibile dare priorità alle stabilizzazioni rispetto ai concorsi pubblici viene evidenziato che “la soluzione prospettata risulta astrattamente praticabile, ma trattasi di una scelta gestionale dell’Amministrazione da adottarsi in relazione al fabbisogno triennale di assunzioni programmato”.