I dipendenti che, a seguito di progressione verticale, acquisiscono l’inquadramento nella
categoria superiore con un trattamento economico inferiore a quello in godimento a
seguito delle progressioni orizzontali di cui sono stati destinatari in precedenza,
mantengono la differenza come trattamento economico ad personam. Lo evidenzia il arere
Aran Ral 1980.
In questa direzione vanno le previsioni di cui all’articolo 12, comma 8, del CCNL
21.5.2018. La indennità ad personam è utile per determinare la misura del compenso per
il turno essendo compresa nella nozione di retribuzione di cui all’articolo 9, comma 2, del
CCNL 9.5.2006.

Il parere conclude evidenziando che, nel giudizio dell’Aran, questo assegno ad personam “una volta acquisito definitivamente dal lavoratore a seguito della progressione verticale, non sia rivalutabile a seguito degli incrementi recati da successivi rinnovi contrattuali. Si tratta solo di una forma di garanzia retributiva, per la quale il CCNL prevede esclusivamente il riassorbimento per effetto di future progressioni orizzontali nella categoria.