DOMANDA

Il Comune con la deliberazione di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016, ha previsto di effettuare una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013.

Nell’organico del Comune è attualmente presente una sola unità in possesso dei requisiti previsti dalla norma citata (tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, maturato negli ultimi cinque anni presso uffici che non sono di diretta collaborazione degli organi politici).

Detta unità, già titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (in precedenza impegnato in lavori socialmente utili), presta servizio a tempo determinato in seguito al superamento di procedura selettiva bandita ai sensi dell’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244/2007.

 

Fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto che nella Regione sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione,  si chiede di conoscere:

 

se l’ente, per procedere all’assunzione del dipendente a tempo indeterminato, deve necessariamente indire, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 decreto legge n. 101/2013, una procedura selettiva riservata al personale in possesso dei requisiti previsti da tale norma;

 

oppure può utilizzare il comma 6-quater del medesimo art. 4 e procedere direttamente all’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del dipendente di cui trattasi, considerato che, all’epoca, lo stesso è stato assunto con contratto a tempo determinato sottoscritto a conclusione di una procedura selettiva indetta però ai sensi dell’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244/2007 (e non ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge n. 296/2006, richiamato espressamente nel comma 6-quater).

 

RISPOSTA

Le stabilizzazioni ex DL n. 101/2013 sono possibili, ricordando che i relativi oneri devono restare nel tetto del 50% della capacità assunzionale degli anni 2013, 2014, 2017 e 2018.
Se il dipendente è in possesso dei requisiti previsti dal DL n. 101/2013 per la stabilizzazione diretta, cioè aveva svolto almeno 3 anni di cococo presso lo stesso ente, dopo di che aveva superato un concorso con riserva per questo personale per l’assunzione a tempo determinato ed ha così maturato 3 anni di anzianità a tempo determinato alla data del 31.10.2013, può essere stabilizzato direttamente. Se invece è solamente in possesso dei requisiti di anzianità triennale di cui al citato DL 101, può essere stabilizzato con concorso pubblico riservato.