Nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria, i comuni possono sostituire il personale
cessato nel corso dello stesso anno. In questa direzione vanno le indicazioni contenute
nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Puglia n. 136/2023. La
indicazione è dettata per gli enti virtuosi, ma si può applicare a tutte le amministrazioni.
Leggiamo in premessa che “il comma 2, del d.l. n. 34/2019 subordina le assunzioni di
personale a tempo indeterminato da parte dei comuni: alla coerenza con i piani triennali
dei fabbisogni di personale; al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione; al contenimento della spesa complessiva per tutto il personale
dipendente (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) a un livello non
superiore al valore soglia definito come percentuale – differenziata per fascia demografica
– della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) stanziato in bilancio di previsione. Il
presupposto da ultimo richiamato comporta una responsabilizzazione degli enti sul
versante della riscossione delle entrate (oltre che nella definizione del FCDE con modalità
accurate)”.
Ci viene detto testualmente che: “posto che la sostituzione del personale cessato dal
servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, un comune c.d. virtuoso (ex
art. 4, comma 2, del d.m. 17.3.2020), che intenda procedere – oltre all’assunzione di
un’unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO
– Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’articolo 6 del d.l. 9.6.2021, n.
80, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso d.m. 30.6.2022,
n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o
mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della
spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal d.m. 17.3.2020 in
attuazione dell’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019.