Nel caso di affidamento diretto non è possibile incentivare il personale, tranne che in
termini sostanziali si dia dato corso ad una procedura comparativa. E’ questa la tesi del
servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile,
che quindi è pienamente coerente con quanto sostenuto dalle sezioni di controllo della
Corte dei Conti.
Ci viene detto testualmente che “la giurisprudenza contabile è unanime nel ritenere che
presupposto indefettibile per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche sia il
ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara .. la norma individua nell’importo posto a
base di gara il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per
funzioni tecniche. Tuttavia, tale presupposto è stato ritenuto sussistente anche nell’ipotesi
di ricorso, da parte dell’ente, alla procedura comparativa di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la stessa evoca lo svolgimento preliminare delle
indagini di mercato e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali,
vincolando il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte
pervenute, secondo la tipologia e l’oggetto del contratto da affidare. Ne deriva, dunque,
l’impossibilità di compensare con emolumenti premiali le funzioni svolte dai dipendenti
nell’ambito di un affidamento diretto, salve le ipotesi nelle quali, per la complessità della
fattispecie contrattuale, l’amministrazione proceda allo svolgimento di una procedura
sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere, in modo chiaro e
pedissequo, nella motivazione della determinazione a contrarre.