Il dossier del Servizio Studi della Camera “Concorsi e dotazioni organiche” illustra le
disposizioni dettate dal d.lgs. n. 74/2017 in tema di valutazioni del personale e dei
dirigenti.
Leggiamo che “il rispetto delle norme in materia è non solo condizione necessaria per
l’erogazione di premi legati alla performance, ma rileva anche ai fini delle componenti del trattamento retributivo legate alla performance; del riconoscimento delle progressioni
economiche; dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali. Si stabilisce inoltre che la valutazione negativa della
performance, purché resa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 150, rileva ai fini
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del
licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento. Per quanto riguarda il ciclo di
gestione della performance: prevede che nella definizione degli obiettivi si debba tener
conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente come validati nella relazione
annuale; introduce la categoria degli obiettivi generali, che identificano, in coerenza con il
programma di Governo, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione
alle attività e ai servizi erogati. Accanto a questi, permangono gli obiettivi specifici di ogni
amministrazione, definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo; prevede che il
sistema di misurazione e valutazione della performance debba essere adottato previo
parere vincolante dell’OIV; riconosce forme di partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali nei processi di valutazione della performance organizzativa; stabilisce che il sistema
debba prevedere le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati relative
all’applicazione del sistema e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio; .. riconosce la facoltà agli enti locali di unificare
la Relazione sulla performance con il rendiconto della gestione; introduce un nuovo
sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance. In
particolare, si prevede che spetti al contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, stabilire la
quota delle risorse destinate a remunerare la performance (organizzativa e individuale) e
fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi
corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti
il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.
Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti, il decreto precisa che il peso prevalente
nella valutazione complessiva debba essere attribuito ai risultati della misurazione e
valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione e delle unità
organizzative di riferimento. Per garantire la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti
finali al processo di misurazione della performance organizzativa, si stabilisce che essa
possa avvenire sia attraverso comunicazioni dirette all’ Organismo indipendente di
valutazione, sia attraverso i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e
utenti che ciascuna amministrazione deve adottare, favorendo la più ampia partecipazione
e collaborazione dei destinatari dei servizi. Alcune novità riguardano gli Organismi
indipendenti della valutazione, ai quali, in qualità di soggetti terzi e imparziali, vengono
affidati compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti, tra cui: il parere preventivo vincolante
sul sistema di misurazione e valutazione della performance; la funzione (prima spettante
all’organo di indirizzo politico-amministrativo) di monitorare l’andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, segnalando la necessità di interventi correttivi; la facoltà di formulare proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi”.