Le indennità legate alla performance erogate nell’anno immediatamente successivo a
quello di maturazione vanno tassate in modo ordinario. E’ questa la risposta fornita dalla
Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 49/2022 “Trattamento fiscale compensi erogati
nell’anno successivo a quello di maturazione – articolo 17, comma 1, lettera b) Tuir”. Lo
stesso principio, più in generale, si applica a tutti i compensi che sono maturati per attività
svolte nell’anno immediatamente precedente e che non possono essere erogati nel corso
dello stesso. La circolare ci ricorda che “trattasi della fisiologica erogazione di emolumenti
nell’esercizio successivo rispetto a quello di misurazione della performance a cui sono
correlati”, il che non legittima la tassazione separata.
Ci ricorda l’Agenzia delle Entrate che “l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i
valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano
nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd principio di cassa… l’articolo 17, comma 1,
lettera b) prevede che sono assoggettati a tassazione separata gli emolumenti arretrati per
prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di
contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti”. Ed ancora, “nel caso in cui ricorra una delle cause
giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) vale a dire il sopraggiungere, rispetto al
periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti
amministrativi, in base ai quali sono corrisposti emolumenti arretrati per prestazioni di
lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, non deve essere effettuata alcuna indagine
in ordine al ritardo nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata
quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto”.