La legge di stabilità 2016 impone di rideterminare la dotazione organica dei dirigenti e preclude le assunzioni a tempo indeterminato degli stessi, nonché –per le letture più restrittive- anche buona parte di quelle a tempo determinato. In tal modo si vogliono raggiungere risparmi sulla spesa destinata al personale e si creano le premesse per l’attuazione dei principi dettati dalla legge n. 124/2015, cd riforma Madia, in tema di dirigenza.

La formula legislativa è chiara nel riferirsi esclusivamente ai dirigenti, quindi non include i responsabili titolari di posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenti.
Il legislatore consente di dare corso ad assunzioni di dirigenti tramite la mobilità volontaria da parte di altre PA, visto che in questo caso non si incide sulla spesa per le assunzioni se i dirigenti provengono da amministrazioni che hanno vincoli all’inserimento di personale.

Le disposizioni sono le seguenti:

  1. divieto di effettuare assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato e, secondo una lettura restrittiva, a tempo determinato;
  2. possibilità, per garantire la funzionalità dell’attività amministrativa, di assegnare compiti ulteriori ai dirigenti comunali della avvocatura e della polizia locale;
  3. possibilità di non dare, sempre per garantire la migliore funzionalità dell’attività amministrativa, applicazione al principio della rotazione dei dirigenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione;
  4. sempre sulla base di una lettura restrittiva, obbligo di rendere indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.

Il comma 219 detta vincoli per tutte le PA, che sono obbligate a rendere “indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia” vacanti alla data del 15 ottobre 2015. La disposizione ci dice inoltre che si deve tenere “comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa”.. Ed ancora la stessa disposizione ci dice che “in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”. Il legislatore stabilisce altresì che “cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti” gli incarichi conferiti successivamente alla metà dello scorso mese di ottobre.

Questa previsione contiene una serie di deroghe, tra cui si segnalano le assunzioni in mobilità, quelle delle amministrazioni di nuova istituzione, quelle delle strutture organizzative di nuova istituzione e, limitatamente allo svolgimento delle funzioni fondamentali, le province. Ed ancora, sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data del 15 ottobre 2015.

Il comma 221 detta norme specifiche per regioni ed enti locali. Viene stabilito che queste amministrazioni debbano dare corso “alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”. Come si vede, siamo in presenza di una disposizione di principio, che impegna le amministrazioni locali e regionali a dare corso alla razionalizzazione della propria struttura dirigenziali, senza dettare vincoli di risparmio da raggiungere e/o senza che le amministrazioni debbano trarre conseguenze di automatica soppressione di posti nel proprio organico.

Lo stesso comma 221 consente ai comuni di superare il principio della esclusività dei compiti assegnati ai dirigenti dell’avvocatura comunale e della polizia municipale. Il superamento di tale principio deve essere motivato in modo esplicito: il legislatore fa riferimento testualmente alle esigenze di “garantire la maggiore flessibilità della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici”.

Lo stesso comma 221 consente, sempre per “garantire la maggiore flessibilità della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici”, di non dare applicazione al principio della rotazione periodica dei dirigenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione previsto dalla legge n. 190/2012.

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