Le ore dedicate dai dipendenti alla formazione devono essere considerate come lavorative”. Ciò determina la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. “Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL”. Siamo ovviamente nell’ambito delle giornate di formazione attivate e/o autorizzate da parte dell’ente.

Tale indicazione è stata di recente dettata dall’Aran con riferimento al contratto nazionale dei dipendenti delle aziende fiscali, ma siamo in presenza di una indicazione che si deve considerare sicuramente come estensibile a tutto il pubblico impiego, in virtù del rilievo che il legislatore assegna a tale attività.

L’essere in presenza di un principio di carattere generale che vale per tutti i comparti è confermato, per gli enti locali, dal parere Aran RAL 1446. Leggiamo infatti testualmente che “nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali. Ciò comporta anche la conseguenza ulteriore che, per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario”.

Tale estensione, in applicazione dei principi di carattere generale, non si applica al tempo necessario per spostarsi dal comune alla sede di svolgimento della giornata di formazione e viceversa.