Il lavoro agile o smart working deve diventare la modalità ordinaria di svolgimento delle
prestazioni lavorative durante l’attuale fase di emergenza sanitaria. E’ questa la
indicazione di maggiore rilievo contenuta nella Direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020 “indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. L’adozione di tale
documento si è resa necessaria per la evoluzione negativa della condizione di emergenza
sanitaria ed a seguito dei nuovi provvedimenti che sono stati emanati dal Governo negli
ultimi giorni. La Direttiva spinge, anche se non in modo espresso, gli enti ad operare una
distinzione tra le attività essenziali, in particolare per la gestione della emergenza
sanitaria, e le altre.
La finalità del documento è quella “di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del
datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
Essa si applica anche alle società partecipate e/o controllate, e spetta agli enti dare corso
alla effettuazione dei relativi controlli. Essa però “non riguarda i servizi per le emergenze
ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in
atto”. Dal che se ne deve trarre come prima conseguenza che spetta ai singoli enti
individuare quali sono i servizi interessati, così come quali sono i servizi essenziali per il
proprio funzionamento, oltre a quelli che erogano servizi indispensabili per i cittadini, che
le amministrazioni devono garantire.
Gli enti sono tenuti ad informare il Dipartimento della Funzione Pubblica sulle iniziative
assunte, in particolare per il ricorso al lavoro agile. A tal fine devono usare il seguente
indirizzo di posta certificata:

protocollo_dfp@mailbox.governo.it.