Il principio della rotazione si deve applicare anche ai dirigenti ed al personale polizia
locale, principio peraltro fissato dalla stessa Autorità, con riferimento allo stesso comune,
nella deliberazione n. 480/2022. E’ questa la netta ed univoca indicazione fornita dalla
deliberazione Anac n. 181/2023.
Viene evidenziato che “non sono stati apportati aggiornamenti e che non sembrerebbe, in
particolare, che si sia provveduto ad un’adeguata programmazione della misura della
rotazione del personale, mediante individuazione dei criteri, delle fonti di disciplina e delle
modalità della rotazione, in quanto viene rappresentato che la rotazione dei titolari di
incarico dirigenziale non è possibile per la presenza di due soli dirigenti in servizio, mentre
per il restante personale sono state riscontrate delle difficoltà ad applicare la misura a
causa dei pensionamenti medio tempore intervenuti; la mancata individuazione di misure
alternative alla rotazione del personale, con indicazione delle relative responsabilità e
tempistiche, essendo invece state pedissequamente riprodotte le indicazioni
esemplificative fornite dal PNA, come a titolo esemplificativo la segregazione delle
funzioni, senza però esplicitarne le modalità concrete di attuazione da parte del Comune; il
persistere delle criticità evidenziate nell’atto di raccomandazione relative al Corpo di
Polizia Locale, poiché non si ravvisa dal sito istituzionale l’adozione di interventi atti a
determinare una diversa distribuzione degli incarichi all’interno del detto Settore,
improntata al principio di rotazione”.
Si deve ricordare che nella citata deliberazione n. 480/2022 è stato chiarito che “le
pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti obbligati ad applicare la normativa in materia
di prevenzione della corruzione sono tenuti a recepire, ai fini della corretta
implementazione della misura della rotazione ordinaria del personale, le indicazioni fornite
dal PNA 2019, all. 2, descrivendo i criteri e le fonti di disciplina nonché adottando
un’adeguata programmazione pluriennale della misura. In caso di impossibilità di applicare
la misura, per carenza di personale o per la presenza di vincoli soggettivi od oggettivi,
devono essere adottate misure organizzative alternative che non siano meramente
riproduttive delle indicazioni contenute nel PNA, ma che indichino puntualmente gli
accorgimenti posti in essere per evitare la concentrazione in capo ai medesimi dipendenti
dei processi decisionali ed i relativi responsabili delle verifiche sull’efficacia di tali strumenti
a ridurre i rischi di corruzione”.