Il tetto alle progressioni verticali si deve calcolare per ogni categoria e nella base di calcolo entrano anche le assunzioni in mobilità volontaria. Il tetto del 30% delle assunzioni non può essere arrotondato per eccesso. Sono queste le indicazioni dettate dalle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 34 e n. 35, ambedue del 2021.

Viene ricordato dalla prima delibera che le disposizioni sulle progressioni verticali hanno un carattere derogatorio dei principi di carattere generale e, peraltro sulla base dell’espresso dettato normativo, la percentuale non può che riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria e non, invece, il numero complessivo di posti previsti dal piano del fabbisogno triennale indipendentemente dalla categoria o area per cui il concorso è bandito”.

Leggiamo, con riferimento alla inclusione nella base su cui calcolare il 30% delle mobilità volontarie, che “la riserva del 30% si può applicare su tutti i posti che l’ente, in base al Piano Triennale del fabbisogno, può assumere nel triennio. Se i posti sono dieci, l’ente potrà coprire mediante progressione verticale tre di questi posti, essendo indifferente se i restanti sette posti vengano coperti con procedura di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 (propedeutica all’indizione del concorso pubblico). Tale conclusione è valida a condizione di ritenere l’acquisizione di personale mediante mobilità una vera e propria nuova assunzione”. A sostegno di questa conclusione ci viene ricordato che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, “tutti i dipendenti in qualsiasi modo assunti (per concorso pubblico, per mobilità, per scorrimento di graduatoria) contribuiscono, con la loro spesa imputata al bilancio dell’ente, a determinare il volume della spesa del personale rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali in rapporto con le entrate correnti.
Ne consegue che anche il dipendente trasferito per mobilità erode la spesa di personale ammissibile e non rappresenta più un modo necessariamente virtuoso di gestire la spesa di personale. Dalla parte dell’ente cedente, la mobilità rappresenterà un risparmio di spesa e consentirà di ridurre il rapporto spesa di personale/entrate correnti, autorizzando l’ente a sostituire il dipendente trasferito per mobilità anche mediante assunzioni con concorso pubblico, qualora vi siano spazi assunzionali in base alle nuove modalità di computo”.
Per la seconda delibera “il tetto del 30% va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti .. Tale soluzione appare obbligata considerando il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame rispetto alla procedura ordinaria prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001”.

La deliberazione ribadisce che il tetto del 30% si applica per categoria e che tale conclusione non può “essere vulnerata dalla circostanza che in tal modo la norma in esame troverebbe applicazione solo per le progressioni verticali bandite dagli Enti di grandi dimensioni”.