Si deve tenere conto, ai fini della determinazione del tetto al salario accessorio fissato
dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, di tutte le variazioni, ivi comprese quelle intervenute
prima della entrata in vigore di tale disposizione. Per cui sono da fare proprie le indicazioni
fornite in questa direzione dalla Ragioneria Generale dello Stato alle aziende sanitarie
(nota protocollo 179877/2020). In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.
134/2021.
Leggiamo testualmente in primo luogo che “la quantificazione delle unità di personale
aggiuntive nell’anno di riferimento da considerare ai fini dell’adeguamento del limite del
salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni)
intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all’entrata in vigore del
d.l. n. 34/2019”. A sostegno di questa conclusione va la considerazione che, altrimenti,
“non sarebbe garantita l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione
accessoria registrato nel 2018”.
Di conseguenza, si deve determinare “la consistenza delle unità di personale nell’anno di
riferimento da porre a raffronto con le unità di servizio al 31.12.2018 dividendo il numero di
tutti i cedolini emessi nell’anno di riferimento in ragione di 12 mensilità”.