Il mancato rispetto del patto di stabilità vieta le assunzioni di personale a qualunque titolo. La legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015, esenta da tale divieto solamente quelle del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

L’ampiezza del divieto è ribadita dai recenti pareri della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 2 del 12 gennaio 2016 e della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 81 del 22 dicembre 2015.

Il primo include nel divieto le convenzioni per la utilizzazione di personale a tempo parziale sono vietate alle amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità. E’ consolidato il “giudicare inderogabile il divieto di assunzione di personale che l’articolo 76, comma 4, del DL n. 122/2008 ha posto a carico degli enti locali i quali non abbiano rispettato il patto di stabilità interno”. Si ricorda che in questo senso si era già espressa la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia con il parere n. 293/2012. Ed ancora, il divieto riguarda “il processo di instaurazione si un rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”. Ed anche la nozione di assunzione è assai ampia, visto che il divieto comprende i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le somministrazioni ed i processi di stabilizzazione. Per cui è “inderogabile il divieto di assunzione di personale previsto dal legislatore a carico degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno”. In tale ambito va inclusa la “convenzione per avvalersi a tempo parziale di personale di altro ente”.

Per il parere della sezione regionale di controllo della Liguria anche le proroghe delle assunzioni rientrano nell’ambito del divieto di effettuarne a qualunque titolo per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità. Infatti, “non rileva la qualificazione dell’assunzione come proroga dovendo la stessa, comunque, essere considerata, ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica, nuova assunzione”. Rimane inoltre fermo il vincolo che “la proroga di un’assunzione a tempo determinato risulti compresa nel perimetro d’azione di cui al comma 28 dell’articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 che sancisce, come principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, un limite percentuale all’utilizzo di forme di acquisizione di personale alternative alle assunzioni a tempo indeterminato”.